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Chiarimento

  • In riferimento all'art. 12 comma 3 si chiede di chiarire in quali termini "l'irresponsabile abbandono da parte di terzi" o "l'eventuale presenza di materiali all'esterno dei contenitori" siano ricollegabili ad alcune inadempienze dell'appaltatore, dal momento che il partecipante non può assicurare in favore della stazione appaltante le condotte comunque illecite di soggetti terzi.

    Domanda del: 13/07/2021 aggiornata il 13/07/2021
  • L' eventuale abbandono di materiali ell'esterno dei contenitori è da intendersi responsabilità dell'appaltatore esclusivamente nel caso in cui si tratti della tipologia di rifiuto oggetto di appalto (es. tanica di olio vegetale esausto abbandonata nell'area circostante al contenitore causa riempimento dello stesso). Pertanto, in riferimento a tale tipologia di rifiuti, la polizza di responsabilità civile verso terzi stipulata dall' aggiudicatario dovrà coprire  anche eventuali danni causati da terzi quali "l'irresponsabile abbandono da parte di terzi" o "l'eventuale presenza di materiali all'esterno dei contenitori".

    Cordiali saluti

    Il RUP

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