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Chi siamo


La Eco.Lan S.p.A.è una società per azioni a totale capitale pubblico (3.028.710 euro i.v.) costituita da 59 Comuni e che soddisfa le esigenze legate allo smaltimento dei rifiuti urbani di una popolazione di circa 160.000 abitanti, residenti nel vasto territorio Frentano, Sangro-Aventino, Ortonese-Marrucino.
La società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
L’oggetto della società comprende pertanto il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei rifiuti speciali, ivi compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione di derivazione da scarichi civili, le attività di recupero e di riciclaggio dei rifiuti, le attività di smaltimento e quanto altro possa essere consequenziale alla gestione delle predette attività.
 
La società Eco.Lan S.p.A.è stata costituita in data 28/12/2010 ed è divenuta operativa dal 23/03/2011, a seguito della trasformazione del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano.
 
La Eco.Lan S.p.A.presenta le caratteristiche in “houseproviding” pienamente coerenti con i principi di derivazione comunitaria in materia:
 
Totale partecipazione pubblica.
La società Eco.Lan S.p.A.è partecipata interamente da Enti pubblici, n. 53 comuni dell’area Sangro/Aventina, tra cui il Comune di Lanciano.
 
Controllo analogo.
I comuni soci di Eco.Lan S.p.A.esercitano sulla società un potere di controllo senza dubbio diverso e più incisivo rispetto a quello spettante al socio, finanche di maggioranza di una società privata, come stanno ad attestare innanzitutto le previsioni dello statuto (in particolare, artt. 1, 22, 23, 24, 25).
Infatti, l’art. 1, comma 2 dello statuto di Eco.Lan S.p.A., stabilisce espressamente il controllo analogo da parte degli enti locali soci sulla società.
ART. 1, comma 2 “ECO.LAN S.p.A. ha natura di società in houseproviding ed è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo degli Enti locali soci.”
ART.1, comma 3 “Per i fini di cui al precedente comma, gli Enti locali soci adottano un Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti locali e la Società…”
Gli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 disciplinano l’esercizio del controllo analogo:
ART. 22 “Comitato Assembleare per il controllo analogo”.
“1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l’esercizio in comune, sulla Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’Assemblea elegge tra i suoi componenti un “Comitato Assembleare per il controllo analogo” (da ora in poi chiamato “Comitato”)….”
2. A tale scopo il Comitato: 
3. esamina tutte le proposte di deliberazione di Assemblea formulate dal Consiglio di Amministrazione, partecipando, su richiesta, alla fase istruttoria, e redige un parere preventivo; 
4. verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dagli atti di programmazione di cui agli artt. 40-42 del presente statuto e dei contratti di servizio;
5. vigila sullo stato di attuazione dei contratti di servizio con periodicità almeno trimestrale, rilevando le problematiche emerse e formulando proposte migliorative da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
6. procede alle audizioni del Presidente, sia in merito a singole attività gestionali, programmatorie e/o di controllo che in merito all’andamento generale della gestione; 
7. approfondisce eventuali tematiche controverse tra la Società e l’Autorità d’ambito;
8. esamina con cadenza almeno trimestrale le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, formula proposte di deliberazione del medesimo Consiglio di Amministrazione e chiede al medesimo chiarimenti anche in ordine allo stato di attuazione delle deliberazioni assunte.
9. Il Comitato è composto dai sindaci degli Enti Locali soci, o loro delegati, eletti secondo le modalità di cui al successivo art.23.
10. Il Comitato si riunisce periodicamente e comunque almeno quattro volte l’anno. A tali riunioni il Comitato può invitare il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltra al Presidente del Comitato, con cadenza almeno trimestrale, referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell’attività della Società, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal Bilancio preventivo annuale con le relative analisi. 
12. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Locali soci, che possono chiederne l’audizione, secondo le previsioni del Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali e la Società.
13. Ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.”
 
Prevalenza dell’attività con l’ente affidante.
La società Eco.Lan S.p.A.svolge la sua attività in favore dei Comuni soci, come emerge sia dallo statuto (art. 2.3), che dalla sua effettiva attività.
ART. 2, comma 3 “La Società è tenuta a svolgere più dell’80% delle proprie attività nell’esecuzione di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci che esercitano il controllo analogo o da altre persone giuridiche controllate dagli Enti locali soci, a prescindere dal beneficiario dell’esecuzione del contratto.”
 
Pertanto società Eco.Lan S.p.A.:
1. Gestisce per tutti i Comuni Soci, in località Cerratina a Lanciano, la piattaforma per il trattamento dei rifiuti differenziati provenienti dai Comuni soci;
2. Realizza il servizio di raccolta e trasporto, insieme ad altri servizi di igiene, per i Comuni soci;
3. Gestisce la discarica di Cerratina ed il pretrattamento dei rifiuti tramite impianto mobile, sempre per conto dei Comuni soci, per mezzo del concessionario Consorzio Eco Frentano.
 
Il requisito della prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società, pur presentando qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l’attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato dal giudice costituzione (Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439), anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (in particolare, cfr. sent. Corte di Giustizia 11 maggio 2006, n. 340/04, Carbotermo), non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l’attività accessoria eventualmente si ponga. In definitiva quel che soprattutto importa è che l’eventuale attività accessoria, oltre ad essere marginale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio d’interesse economico generale svolto dalla società in via principale.  ( Cfr. Corte  Cass. Sez. Unite  sentenza n.  26283/2013).
L’obiettivo prioritario, del requisito della “prevalenza dell’attività”, risiede nell’evitare che la società in house assuma una vocazione schiettamente commerciale, tale da rendere precario il controllo dell’ente pubblico.
Ebbene, facendo applicazione, nella specie, dei detti principi giurisprudenziali non vi è dubbio che l’attività prevalente e più importante svolta da Eco.Lan S.p.A.sia a favore dei propri Comuni soci.